Art. 1.
(Sistema di informazione e
sicurezza nazionale).

      1. Il Sistema di informazione e sicurezza nazionale è composto dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Comitato interministeriale per la sicurezza nazionale (CISN), dal Dipartimento dell'informazione per la sicurezza (DIS), dal Servizio di informazione e sicurezza esterna (ISE), dal Servizio di informazione e sicurezza interna (ISI) e dal II Reparto informazioni e sicurezza dello Stato maggiore della difesa.
      2. Ai fini della presente legge per «servizi di informazione e sicurezza» si intendono l'ISE e l'ISI.